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O.P.C.M. 04/08/2006 n. 3540
2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il commissario delegato - presidente della regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti.
Art. 6.
1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al recupero del patrimonio storico-artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la città di Firenze, è assegnato alla soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino un contributo straordinario di euro 200.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da destinare al museo nazionale del Bargello per il restauro del «David» di Donatello.
Art. 7.
1. Per consentire l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3487 del 2005 così come modificata dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006, la regione Emilia Romagna è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.
2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Imola.
Art. 8.
1. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanza di protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, del 21 agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n. 3261, dell'11 novembre 2004 n. 3381, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nella laguna di Orbetello, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n.22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra citate devono intendersi così rettificate: decreto legislativo 163 del 2006, articoli 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 32, 40, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 112, 118, 122, 126, 143 e 250; decreto legislativo 152/2006 articoli 99, 101, 105, 106, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188, 189, 190, 193, 208 e 242. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006 ll Presidente: Prodi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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